vedi le previsioni meteo e venti
REGOLAMENTO PER LO SCI NAUTICO
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo,
nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell’esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello
sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla
lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell’esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore
a dodici metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la
messa in folle del motore e dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo
sciatore trainato;
e) è vietato a tale unità trasportare altre persone oltre al conducente e all’accompagnatore esperto di
nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l’esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2
dell’articolo 14, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di
sci nautico legalmente riconosciute, all’interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le
norme previste dai regolamenti sportivi.
Art. 20
Impiego delle tavole a vela
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un’ora
dopo l’alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla
navigazione.
3. E’ obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o
animali a bordo è consentita solo ove l’unità sia convenientemente armata.
4. E’ vietato l’impiego delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.